lunedì 16 marzo 2015


Politici per un giorno!

Il giorno 24 Febbraio 2015 le classi II A, II F e II G sono state ospiti della Regione Campania per lo svolgimento del Progetto “Ragazzi in aula” e hanno presentato il disegno di legge: “Il bullismo e il cyberbullismo: le armi dei più fragili”- Disposizioni per la prevenzione del bullismo scolastico e per la tutela delle vittime nella Regione Campania www.consiglio.regione.campania.it (sezione Progetto Ragazzi in aula).

   Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, la vittima. Le ricerche in Italia sono iniziate negli anni Novanta e hanno subito mostrato la gravità del fenomeno, superiore, per intensità e frequenza, a quello delle altre nazioni europee. Il bullismo italiano si presentava con aspetti peculiari: si manifestava soprattutto con forte aggressività verbale, era più diffuso tra i piccoli e tendeva a scemare nelle classi superiori. Tra i più grandi, però, aumentava la gravità degli atti di bullismo perpetrati. Quando uscirono i risultati di queste indagini, molti minimizzarono o valutarono esagerata la preoccupazione e l’attenzione per tale fenomeno. Sono stati soprattutto gli ultimi episodi di cronaca, suicidi avvenuti tra la popolazione studentesca e soprattutto la diffusione di episodi di bullismo ad un ampio pubblico attraverso i nuovi media, a sensibilizzare l’opinione pubblica.


Per quanto concerne il cyberbullismo la nostra riflessione prende avvio da quanto è accaduto alla nostra amica Lina: presa di mira da un ragazzo su Facebook, ha sofferto a lungo a causa di minacce, fotomontaggi, voci diffamatorie che ogni giorno vengono inseriti sul suo profilo. Non ha più voglia di uscire, vedere gli amici e frequentare la scuola perché ha paura di essere derisa.
Il cyberbullismo è un fenomeno ormai molto diffuso che consiste nel danneggiare in poco tempo la  reputazione delle vittime utilizzando Internet. Spesso i giovani vittime di bullismo nella vita reale lo diventano anche nel mondo virtuale, laddove è più facile colpire le vittime dal momento che non vi è il contatto oculare con l'interlocutore. Il web, infatti, è divenuto  uno strumento importante non solo per informarsi, studiare o effettuare download di file, ma anche per condividere e socializzare in modo semplice e immediato.
Abbiamo scritto e discusso un disegno di legge formato da dieci articoli, di cui riportiamo qui soltanto il n. 5 e il n. 6 perché li riteniamo molto interessanti.


  1. ·         Art. 5  - Sanzioni per i bulli dai dodici ai sedici anni
  2. ·         Tutti i ragazzi  dai dodici ai sedici anni che commettono atti di bullismo devono essere puniti in modo esemplare.
  3. ·         Se il fatto commesso è poco rilevante ed è avvenuto a scuola, il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico attribuiranno all'alunno una sospensione dalle attività didattiche da tre a sette giorni.
  4. ·         Se il fatto commesso è rilevante ed è avvenuto a scuola, il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico attribuiranno all'alunno colpevole una sospensione da sette a venti giorni o l'espulsione da tutte le scuole del Comune di residenza.
  5. ·         Se l'azione si è svolta al di fuori delle mura scolastiche, il colpevole sarà sanzionato a seconda della gravità del danno direttamente dal Tribunale dei Minori.
  6. ·         Qualora l'atto di bullismo abbia causato danni fisici e/o morali a persone, i genitori dei bulli saranno obbligati al pagamento di una quota a seconda del tipo di danno causato.
  7. ·         Oltre alla punizione saranno predisposti per i bulli dei corsi pomeridiani finalizzati al recupero di un comportamento consono al vivere civile. 


Art. 6  Sanzioni per i cyberbulli fino a diciotto anni
La polizia deve avere  il compito di bloccare i commenti minacciosi apposti da sconosciuti cyberbulli indipendentemente dalle denunce, secondo quanto stabilito dalla legge sulla Privacy d.lgs 196/2003.
                1) Il cyberbullo può essere sanzionato secondo le medesime disposizioni del soggetto colpevole di bullismo espresse negli articoli 4 e 5 del presente disegno di legge.
                2) Dal momento che il cyberbullo è di difficile identificazione a meno che non sia la vittima a parlarne esplicitamente, è necessario agire soprattutto in ambito scolastico attraverso l'istituzione di uno sportello di counseling gestito da consulenti esperti a disposizione degli studenti per colloqui personali.
                3)  I video postati sul social network o su altri siti  di contenuto non adatto ai      minori di anni 18 e ritenuti offensivi della dignità di una persona devono essere immediatamente cancellati. Agli autori di questi video deve essere bloccato l’accesso  ad Internet e deve essere inflitta una multa da mille a cinquemila euro a seconda della gravità dell’offesa espressa dal video.