Politici
per un giorno!
Il
giorno 24 Febbraio 2015 le classi II A, II F e II G sono state ospiti della
Regione Campania per lo svolgimento del Progetto “Ragazzi in aula” e hanno presentato il
disegno di legge: “Il bullismo e il cyberbullismo: le armi dei più fragili”-
Disposizioni per la prevenzione del bullismo scolastico e per la tutela delle
vittime nella Regione Campania www.consiglio.regione.campania.it (sezione Progetto
Ragazzi in aula).
Per bullismo si
intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in
atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un
gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole,
la vittima. Le ricerche in Italia sono iniziate negli anni Novanta e hanno
subito mostrato la gravità del fenomeno, superiore, per intensità e frequenza,
a quello delle altre nazioni europee. Il bullismo italiano si presentava con
aspetti peculiari: si manifestava soprattutto con forte aggressività verbale,
era più diffuso tra i piccoli e tendeva a scemare nelle classi superiori. Tra i
più grandi, però, aumentava la gravità degli atti di bullismo perpetrati.
Quando uscirono i risultati di queste indagini, molti minimizzarono o
valutarono esagerata la preoccupazione e l’attenzione per tale fenomeno. Sono
stati soprattutto gli ultimi episodi di cronaca, suicidi avvenuti tra la
popolazione studentesca e soprattutto la diffusione di episodi di bullismo ad
un ampio pubblico attraverso i nuovi media, a sensibilizzare l’opinione
pubblica.
Per quanto concerne il cyberbullismo la nostra riflessione
prende avvio da quanto è accaduto alla nostra amica Lina: presa di mira da un
ragazzo su Facebook, ha sofferto a lungo a causa di minacce, fotomontaggi, voci
diffamatorie che ogni giorno vengono inseriti sul suo profilo. Non ha più
voglia di uscire, vedere gli amici e frequentare la scuola perché ha paura di
essere derisa.
Il cyberbullismo è
un fenomeno ormai molto diffuso che consiste nel danneggiare in poco tempo
la reputazione delle vittime utilizzando
Internet. Spesso i giovani vittime di bullismo nella vita reale lo diventano
anche nel mondo virtuale, laddove è più facile colpire le vittime dal momento
che non vi è il contatto oculare con l'interlocutore. Il web, infatti, è
divenuto uno strumento importante non
solo per informarsi, studiare o effettuare download di file, ma anche per
condividere e socializzare in modo semplice e immediato.
Abbiamo scritto e discusso un disegno di legge formato
da dieci articoli, di cui riportiamo qui soltanto il n. 5 e il n. 6 perché li
riteniamo molto interessanti.
- · Art. 5 - Sanzioni per i bulli dai dodici ai sedici anni
- · Tutti i ragazzi dai dodici ai sedici anni che commettono atti di bullismo devono essere puniti in modo esemplare.
- · Se il fatto commesso è poco rilevante ed è avvenuto a scuola, il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico attribuiranno all'alunno una sospensione dalle attività didattiche da tre a sette giorni.
- · Se il fatto commesso è rilevante ed è avvenuto a scuola, il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico attribuiranno all'alunno colpevole una sospensione da sette a venti giorni o l'espulsione da tutte le scuole del Comune di residenza.
- · Se l'azione si è svolta al di fuori delle mura scolastiche, il colpevole sarà sanzionato a seconda della gravità del danno direttamente dal Tribunale dei Minori.
- · Qualora l'atto di bullismo abbia causato danni fisici e/o morali a persone, i genitori dei bulli saranno obbligati al pagamento di una quota a seconda del tipo di danno causato.
- · Oltre alla punizione saranno predisposti per i bulli dei corsi pomeridiani finalizzati al recupero di un comportamento consono al vivere civile.
Art. 6 Sanzioni per i
cyberbulli fino a diciotto anni
La polizia deve avere il
compito di bloccare i commenti minacciosi apposti da sconosciuti cyberbulli
indipendentemente dalle denunce, secondo quanto stabilito dalla legge sulla
Privacy d.lgs 196/2003.
1) Il
cyberbullo può essere sanzionato secondo le medesime disposizioni del soggetto
colpevole di bullismo espresse negli articoli 4 e 5 del presente disegno di
legge.
2) Dal
momento che il cyberbullo è di difficile identificazione a meno che non sia la vittima a parlarne esplicitamente, è necessario
agire soprattutto in ambito scolastico attraverso l'istituzione di uno sportello
di counseling gestito da consulenti esperti a disposizione degli studenti per
colloqui personali.
3) I video postati sul social
network o su altri siti di contenuto non
adatto ai minori di anni 18 e
ritenuti offensivi della dignità di una persona devono essere immediatamente
cancellati. Agli autori di questi video deve essere bloccato l’accesso ad
Internet e deve essere inflitta una multa da mille a cinquemila euro a seconda
della gravità dell’offesa espressa dal video.